In questi tempi di pandemia si sente spesso parlare di imprese in crisi e di diritto fallimentare; è in questo ambito che si inserisce la procedura del concordato preventivo: uno strumento per evitare il fallimento tramite accordi per la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio sociale.
Lo stesso Governo Conte, proprio allo scopo di agevolare i debitori la cui situazione finanziaria è andata aggravandosi nel corso dell'ultimo anno, provvedeva a prorogare i termini per l'accertamento e la riscossione; sul punto si legga l'articolo relativo all'ultimo provvedimento in materia di proroga dei termini di accertamento e riscossione.
Indipendentemente da queste previsioni eccezionali e urgenti adottate nel corso dell'emergenza sanitaria, l'ordinamento mette a disposizione delle aziende meritevoli un istituto peculiare: il concordato preventivo, una procedura che consente all'imprenditore di sottrarsi alle conseguenze negative del fallimento, pur presentando il medesimo carattere processuale ed esecutivo.
Il legislatore è intervenuto negli ultimi anni con una serie di riforme massicce, finalizzate a modernizzare e a snellire le procedure concorsuali; ad esempio, grazie alle modifiche più recenti e in linea all'evoluzione del processo civile, è stata introdotta la possibilità di utilizzare le modalità telematiche per alcuni adempimenti e per determinate fasi del giudizio.
Nel corso del 2020 e in questi primi mesi del 2021 la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni su alcuni aspetti del concordato preventivo, in particolare sul voto dei creditori, sulla figura del commissario giudiziale, sui poteri del PM e suli poteri del debitore di amministrare i propri beni in pendenza di un'esecuzione presso terzi.
Il voto dei creditori: il silenzio equivale a voto contrario.
E' ormai pacifico che il voto favorevole deve essere espresso; il voto inespresso equivale a voto contrario. Infatti, nei verbali di udienza in cui i ceditori sono chiamati a esprimenrsi sull'approvazione del concordato preventivo si legge: in applicazione della nuova disciplina di cui all’art.179 della Legge Fallimentare, deve intendersi "soppresso il meccanismo del silenzio assenso, con la conseguenza che la proposta è approvata laddove abbia ottenuto il voto favorevole espresso dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi".
Bisogna ricordare che prima delle recenti modifiche veniva seguita la linea diametralmente opposta, secondo cui il voto inespresso equivaleva a voto favorevole: questa interpretazione non è più attuale, è stata ribaltata e superata.
Sempre in tema di voto è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1518: la magistratura si è espressa affermando che nella procedura di concordato preventivo la manifestazione di voto del creditore può essere data anche per mezzo di un rappresentante. Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da art. 178, comma 4 per l'esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con "mandato speciale".
Ausiliari sostitutivi del commissario giudiziale
Sul punto la Cassazione civile (sez. I, 20/01/2021, n.976) ha affermato all'inizio del 2021 che "nel procedimento concordatario la nomina del commissario giudiziale non impedisce all'organo giudicante di fare ricorso ad altri ausiliari".
Ne deriva che, ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale quale figura prestabilita di ausiliario, è possibile che il giudice ricorra al generale disposto dell'art. 68 c.p.c.: per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura è ammissibile la nomina di un professionista al fine di assicurarne il migliore esito.
Iniziativa del PM a domandare il fallimento
A cavallo tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2021 la Cassazione Civile (sez. I, 07/12/2020, n.27936; sez. I, 20/01/2021, n.976) ha stabilito che la rinuncia alla proposta di concordato preventivo non preclude il potere di iniziativa del PM per la richiesta di fallimento.
In altri termini, ciò significa che successivamante alla dichiarazione di rinuncia da parte del debitore e in seguito alla dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale, il PM mantiene il proprio potere di proporre istanza di fallimento; nello specifico accade che il creditore segnali legittimamente l'insolvenza al PM, il quale a sua volta sollecita al Tribunale la dichiarazione di fallimento, come emerge dal combinato disposto dell'articolo 7 n. 2, 162 e 173 della Legge Fallimentare.
Rapporto tra espropriazione presso terzi e concordato preventivo
Sul punto la disciplina del concordato preventivo differisce da quella del fallimento. In pendenza di un fallimento, infatti, il debitore dichiarato fallito non può operare alcun pagamento e qualunque transazione da lui disposta deve ritenersi inefficace.
Invece, per quanto concerne il procedimento concordatario, la Cassazione civile (sez. I, 15/02/2021, n.3850) ha affermato lo scorso mese che "opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". Pertanto, ad esempio, è legittimo il pagamento effettuato dal debitore successivamente all'iscrizione di un pignoramento presso terzi a suo carico, purchè sia già stata disposta l'assegnazione delle somme con ordinanza giudiziale prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
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