Ascolta "Regali tra futuri sposi: quando vanno restituiti?" su Spreaker.
Nei periodi precedenti il matrimonio è usanza il dono di oggetti, spesso anche di valore significativo, in funzione della celebrazione stessa delle nozze; si pensi ad esempio al famoso anello di fidanzamento, ad una nuova vettura o addirittura ad un immobile donati a seguito di una promessa di matrimonio.
Questi regali di nozze hanno un particolare inquadramento all'interno della nostra legislazione e differentemente andranno trattati nel caso di matrimonio annullato prima ancora della celebrazione oppure in un secondo momento a seguito della separazione e del divorzio dei coniugi.
Le donazioni liberali
La donazione nel nostro ordinamento è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente e per mero spirito di liberalità arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo.
Nelle donazioni, fatta eccezione per quelle di modico valore di cui all'art. 783 c.c. per la cui validità è sufficiente la consegna del bene, è necessaria, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico, redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, in presenza di due testimoni.
Se questa è la forma, per così dire, ordinaria della donazione, vi sono delle altre ipotesi regolamentate nel codice civile che si caratterizzano per le ragioni che portano un soggetto a effettuare un regalo o un dono a un'altra persona, soprattutto se legate da un vincolo sentimentale.
Si tratta in particolare delle liberalità d'uso, dei doni tra fidanzati e delle donazioni obnuziali.
Le liberalità d'uso
La prima fattispecie è regolamentata dall'art. 770, co. 2 c.c.: le liberalità d'uso sono tutti quei regali che ci si scambia in occasione di festività o occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, come ad esempio: nozze, compleanni o anniversari.
Queste, per quanto caratterizzate dallo spirito di liberalità, non sono considerate delle donazioni e proprio per tale ragione, le liberalità d'uso non devono essere restituite.
Si noti bene che, come evidenziato dalla Cassazione, il rilevante valore dell'oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso, in quanto la portata economica dell'elargizione va commisurata alla condizione economica dei soggetti (Cass. n. 18280/2016).
I doni tra fidanzati
La seconda fattispecie, invece, necessita di una premessa: in vista del matrimonio, può accadere che uno dei fidanzati effettui una donazione all'altro proprio in vista del futuro legale coniugale.
Ma cosa accadrebbe ai doni tra fidanzati se il matrimonio non dovesse celebrarsi?
L'art 80 c.c. si occupa proprio della restituzione dei doni effettuati grazie alla promessa di matrimonio specificando che il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
Tale norma si applica anche a quelle donazioni indirette aventi il medesimo presupposto e cioè, che a quel dono, sarebbero seguite le nozze.
Questo infatti ha stabilito una recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29980/2021 nella quale si è affermato che "i doni tra fidanzati sono donazioni in senso proprio, non mere liberalità d’uso. Tale nozione comprende anche la donazione indiretta di un immobile, ossia la fattispecie in cui la casa venga acquistata dalla fidanzata con il denaro del fidanzato".
L’azione di ripetizione può essere esperita, a pena di decadenza, entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Le donazioni obnuziali
Da ultimo ci occupiamo delle donazioni obnuziali ossia quei regali che vengono effettuati in occasione delle nozze.
È uso ormai costante, nella nostra società, ricevere regali in occasione del matrimonio sia dal futuro coniuge, sia dai parenti, familiari e amici.
In questa tipologia di donazione, nel caso in cui il vincolo matrimoniale venga meno, la sorte dei beni ottenuti si differenzia:
In caso di separazione:
1. Se la donazione è avvenuta con atto pubblico, il bene donato va a favore del donatario che ha sottoscritto l’atto notarile; se ad essere beneficiari sono entrambi i coniugi, il regalo si divide tra loro. La medesima divisione avverrà nel caso in cui il regalo si intende fatto in favore della futura famiglia e quindi di entrambi i coniugi;
2. Se invece il regalo è destinato specificamente a uno dei due coniugi, il bene resta di questi
In caso di nullità del matrimonio, invece:
1. La donazione obnuziale segue la nullità del matrimonio e il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità;
2. Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
Per approfondire leggi anche:
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