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L'abbandono del tetto coniugale

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Capita spesso che, in momenti di crisi della coppia, uno dei due coniugi decida di abbandonare la casa coniugale e trasferirsi ad abitare altrove.
Questo comportamento, se immotivato e non autorizzato dall'altro coniuge, può comportare in sede di separazione conseguenze quali l'addebito.


Facendo un passo indietro è bene comprendere le ragioni che possono portare una coppia a decidere di separarsi; a volte tale decisione è assunta di comune accordo, perché si ritiene che il legame affettivo sia venuto ormai meno, altre volte deriva da comportamenti posti in essere dal proprio partner e ritenuti ormai non più sopportabili.
Se, poi, ricorrono le condizioni indicate nell'art. 151, c. 2 c.c. il giudice, quando venga richiesto, nel pronunciare la sentenza, può decidere a quale dei coniugi addebitare la separazione.

Le circostanze richieste dall'articolo sono essenzialmente due:

1. Vi sia stata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come previsti dall'art. 143 c.c.;
2. Sia provato il nesso causale tra questa violazione e la crisi coniugale: ciò significa che la fine della vita di coppia deve essere stata determinata direttamente dalla violazione degli obblighi e non derivi da altra causa precedente.

Gli obblighi derivanti dal matrimonio elencati dall'art. 143, co. 2 c.c. sono:

- L'obbligo reciproco alla fedeltà;
- L'obbligo all'assistenza morale e materiale;
- L'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia;
- L'obbligo alla coabitazione.

La condanna di addebito è particolarmente pregnante sotto il punto di vista patrimoniale, in quanto le conseguenze che ne discendono sono:
1. La perdita del diritto all’assegno di mantenimento (ex art. 156 c.c.);
2. La perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge (ex art. 548 c.c.).

L'ipotesi più frequente di violazione, sicuramente, riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà reciproca, ma è anche molto frequente che si verifichi il cosiddetto abbandono del tetto coniugale.

Ma nello specifico in cosa consiste l'abbandono del tetto coniugale?

Si tratta dell'abbandono unilaterale, senza accordo con l'altro coniuge e senza giusta causa, della casa coniugale.
Viene considerato un comportamento illecito e contrario ai doveri derivanti dal matrimonio tant'è che gli unici casi in cui il coniuge è legittimato ad allontanarsi dalla casa coniugale sono i casi di violenza fisica o psicologica ed anche una crisi familiare grave ed irreversibile.

Proprio su tale questione si è pronunciata molto di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16242/2022: i protagonisti della vicenda sono due coniugi in fase di separazione.
In primo grado la moglie, nonostante la propria richiesta, non ottiene la condanna del marito all'addebito e per tale ragione decide di ricorrere in appello.
I nuovi giudici accolgono l'impugnazione presentata, dichiarando l'addebito della separazione al marito a causa del tradimento verificatosi durante la vita matrimoniale e anche, per avere lo stesso, lasciato l'abitazione dove le parti avevano fissato la propria residenza coniugale.
Il marito, con ricorso in Cassazione, impugna tale decisione, contestando che il tradimento, in realtà, non era stato provato, in quanto le testimonianze utilizzate non potevano ritenersi attendibili.

La Cassazione, nella propria decisione, dà parziale ragione all'uomo, in quanto, ritiene corretto il motivo del ricorso e pertanto considera esistenti i vizi sollevati sulla decisione della Corte di Appello con riferimento alla relazione extraconiugale.
Tuttavia la Suprema Corte sottolinea come il marito non abbia impugnato l'ulteriore motivo presentato dall'ex moglie giustificativo della richiesta di addebito e cioè l'abbandono del tetto coniugale: tale comportamento si traduce in una violazione del dovere di convivenza e per la Cassazione risulta sufficiente a giustificare l'addebito della separazione.
La sola violazione dell'obbligo di coabitazione per la Suprema Corte costituisce una ragione autonoma e distinta rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà reciproca, di conseguenza è considerata sufficiente dal punto di vista logico e giuridico a giustificare la decisione.
Unico modo, infatti, per evitare tale conseguenza è dimostrare che l’allontanamento dalla residenza comune sia stato motivato dalla condotta dell'altro coniuge, quindi che sussista un giustificato motivo che abbia obbligato il coniuge a lasciare l'abitazione, oppure quando si dimostri che la prosecuzione della convivenza risulti del tutto intollerabile.

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