Novità

Genitori in disaccordo sulla scelta della scuola: decide il figlio

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Genitori in disaccordo sulla scelta della scuola: decide il figlio" su Spreaker.

La scelta della scuola da far frequentare ai propri figli è un importante momento di condivisione familiare ed espressione dei princìpi e delle attitudini del singolo.
Quando però i genitori sono in disaccordo tra loro su quale scelta intraprendere è necessario l'intervento di un terzo soggetto che possa finalmente dirimere la questione.


Il caso che ha visto l'intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13570/2024, trae origine da un'istanza ex art. 709 ter c.p.c., presentata dalla madre di un minore nel corso del giudizio per il divorzio.
Nella sua richiesta, la donna chiedeva al Tribunale di essere autorizzata a iscrivere ad una scuola paritaria di ispirazione cattolica il figlio minorenne di 10 anni, superando in tal modo il dissenso del padre, che chiedeva l'iscrizione presso un istituto pubblico statale.

L'ascolto del minore

Il Tribunale disponeva l'audizione del minore e accordava alla madre l'autorizzazione a provvedere all'iscrizione in assenza del consenso del padre.
Il padre impugnava la decisione proponendo reclamo alla Corte d'Appello, la quale tuttavia respingeva la richiesta. L'uomo, quindi, decideva di proporre ricorso in Cassazione.

Il mancato accordo tra i genitori vedeva contrapposte la visione della madre, secondo la quale il figlio doveva continuare il proprio percorso presso il medesimo istituto che aveva sino a quel momento frequentato e la visione del padre, secondo il quale il figlio avrebbe dovuto frequentare una scuola pubblica, non indirizzata verso un specifico credo religioso e laica, in quanto questo aspetto doveva essere deciso liberamente dal minore stesso e non imposto dai genitori.

La decisione assunta dalla Suprema Corte, come del resto le decisioni rese dai giudici di merito, merita di essere presa in considerazione non tanto per il tema trattato, molto spesso oggetto di questioni giuridiche portate davanti ai Tribunali, bensì per i suoi contenuti e per l'importanza data alle dichiarazioni rese dal minore.

Si deve sottolineare che l'intero iter processuale si è svolto nella vigenza della Riforma Cartabia e quindi sotto l'influsso dei principi ispiratori della medesima.
Proprio grazie alle novità introdotte, l'opinione del minore entra nel processo in modo determinante e soprattutto al netto della visione che l'adulto potrebbe proiettare su di esso.

Alla luce di ciò, sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno dato grande importanza e hanno fortemente valorizzato le risultanze derivanti dall'utilizzo dell'istituto dell'ascolto del minore, in quanto in entrambi i gradi, la propria decisione risultava motivata dal fatto che durante l'audizione fosse emerso il desiderio del minore "di poter continuare a frequentare, come fatto nel ciclo della scuola elementare, l'istituto [...], dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti".

La Cassazione ha poi confermato l'orientamento assunto dai giudici di merito, riprendendo il medesimo passaggio della fase istruttoria ed evidenziando ulteriori punti e cioè che, oltre all'ascolto del minore, era stato effettuato un accertamento psicodiagnostico, richiesto da entrambi i genitori, dal quale emergeva che il minore soffriva di un disturbo, per via del quale era stato ritenuto necessario garantire una "stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti".

Grazie a tutti gli elementi raccolti nei gradi precedenti, la Suprema Corte ha valorizzato "la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione".

Con questa motivazione la Corte riesce a dirimere la questione che poneva in disaccordo i genitori, maggiormente concentrati sullo scegliere tra una scuola pubblica o privata, dividendosi sul garantire al minore, da un lato, il seguire il credo religioso e, dall'altro, la libertà di scelta rispetto ad esso.
Per la Corte questa specifica questione è stata definita "recessiva rispetto al superiore interesse del minore di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata".

Per approfondire leggi anche:

Nella scelta della scuola prevalenti continuità e stabilità

Scuola pubblica o privata: se i genitori litigano decide il bambino

Dress code a scuola: tra moda e decoro

Crocifisso a scuola e insegnanti contrari

Infortunio a scuola: come fare?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo