Da tradizione, fino a poco tempo fa, al nascituro veniva assegnato il cognome paterno: ora è possibile assegnare il secondo cognome ma solo in caso di accordo tra i genitori.
Il Ministero dell'interno, con la circolare numero 1/2017, ha invitato i sindaci a diramare le necessarie indicazioni ai loro uffici di stato civile invitandoli ad accogliere le richieste dei genitori che intendono attribuire ai figli il cognome materno oltre a quello paterno.
Con una successiva circolare il Ministero è entrato ancor più nel dettaglio, specificando, tra le altre cose, che queste novità giuridiche in materia di attribuzione del cognome della madre riguardano "unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione".
In ogni caso, partendo dal fatto che il cognome paterno non può essere cancellato, sono sorti alcuni quesiti, tra i quali, quello se la madre possa dare al figlio il proprio cognome, come secondo cognome in aggiunta a quello del padre, anche senza il consenso di quest'ultimo. Su questo argomento si è recentemente espresso il Tar del Lazio, con la sentenza numero 11410/2018.
Il Tribunale Amministrativo ha in particolare affermato che “la richiesta del cambiamento di cognome, deve necessariamente provenire dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, quindi, nel caso di specie dagli esercenti la potestà genitoriale.
La richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un “atto civile”, può essere presentata, allora, dai genitori solo nell’esercizio della rappresentanza legale e pertanto deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso, che qui non ricorre,in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale.”
Pertanto se non c'è accordo tra i genitori sull'attribuzione del doppio cognome lo stesso non può essere attribuito dall'ufficio di stato civile mentre in caso contrario è sufficiente che i due genitori esprimano il loro consenso oralmente all'ufficiale di stato civile senza dover produrre documenti o scritture particolari.
Riassumento i punti principali della materia:
- non è possibile dare al figlio solo il cognome della madre; la pronuncia della Consulta consente solo di attribuire il doppio cognome e sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori;
- è possibile dare al figlio il doppio cognome sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto;
- la sentenza si applica anche nei casi di adozione;
- la possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani;
- il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, solo se c’è accordo tra i genitori;
- l’accordo potrà essere solo verbale, e non è necessario presentare documenti particolari; sarà sufficiente, in altre parole, anche la sola dichiarazione del padre di voler affiancare il cognome della madre dichiarata all’ufficiale dello stato civile;
- il cognome della madre viene aggiunto a quello del padre (e, quindi, non sostituito). In altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso;
- il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre;
- la scelta del doppio cognome deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento.
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