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Investimento fuori dalle strisce: la responsabilità del conducente

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Tema sempre più spesso ricorrente gli investimenti di pedoni sulle strisce pedonali, sia per distrazione del conducente che del pedone, sempre più frequentemente distratti a guardare il telefonino piuttosto che quanto accade loro intorno.
La giurisprudenza in merito è varia, ampiamente trattata e le sentenze tra loro possono essere anche discordanti, a volte includendo il concorso di colpa per il pedone disattento.

L'attraversamento fuori dalle strisce pedonali

Prima di entrare nel vivo della questione sulla responsabilità attribuibile al conducente, si vuole ricordare che l’art. 190 , comma 2, Codice della Strada, non esprime un generale divieto per i pedoni di attraversare i piazzali al di fuori delle strisce pedonali, in quanto condiziona tale divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano. Nel caso questi esistano e si trovino anche distanti, il pedone avrà l'obbligo di raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.

Negli anni, la Corte di Cassazione, in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, ha proceduto ad un costate consolidamento del c.d. principio di affidamento.
Tale principio viene utilizzato in diversi settori del diritto e normalmente stabilisce che: a ciascuno è attribuita la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza, intesa come osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui l’agente opera.

Semplificando: ciascun soggetto, operante in un determinato contesto regolato da norme, deve poter confidare sul fatto che tutti gli altri agenti coinvolti si comportino in modo appropriato, cioè che rispettino a loro volta le regole.
Seguendo il filo logico di tale spiegazione, si potrebbe pensare che anche n materia di circolazione stradale, tutti gli utenti possano presumere che gli altri fruitori siano diligenti e rispettino le regole.

Tuttavia il principio di affidamento, quando viene applicato al Codice della Strada, trova un forte temperamento nell'opposto principio secondo il quale: l'utente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Questa limitazione del principio deriva dalla considerazione secondo cui le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili.

Automobilista investe pedone svoltando a destra

Con la sentenza n. 16694/2021 la Cassazione ribadisce proprio questa interpretazione e applicazione.
Il tutto ha origine da un incidente stradale in cui un automobilista, durante una manovra di svolta a destra per immettersi in un'altra via, investiva un pedone, il quale stava attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti dell'imputato, il quale presentava ricorso in Cassazione adducendo a propria difesa due motivazioni:

1. Stava rispettando il limite di velocità imposto su quel tratto e il pedone procedeva al di fuori degli spazi consentiti
2. Con la propria condotta il pedone si poneva come ostacolo imprevisto e inevitabile

La Corte rigettava il ricorso stabilendo che, primariamente, come rilevato in sede di merito, per quanto riguarda il primo punto, pur essendo nei limiti, la velocità era prossima al massimo consentito in quel tratto di strada, come desunto dalle tracce lasciate dalla vettura.

Inoltre, come ricorda la Cassazione "l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili."

Quando la colpa è del pedone?

Secondariamente, l'investitore può venire escluso da qualsiasi forma di responsabilità e il sinistro può essere attribuito al solo pedone, unicamente in presenza di un rigoroso rispetto da parte del conducente delle norme generiche e specifiche di prudenza e di un'oggettiva impossibilità di avvistarlo ed osservarne tempestivamente i movimenti, restando ormai inteso che l'onere della prova grava sul conducente.

È quindi necessario che la condotta del pedone si ponga come causa eccezionale, atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento e che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Nel caso che si sta trattando, in merito alla condotta della vittima, si era già esclusa nei precedenti gradi tale ipotesi: conseguentemente il comportamento, seppur scorretto del pedone, non costituisce la causa esclusiva del sinistro e non può escludere la responsabilità del conducente.

Per approfondire leggi anche:

Investimento fuori dalle strisce pedonali: è concorso di colpa per il pedone

La responsabilità dell'automobilista che investe un pedone

Omicidio nautico: gli incidenti tra barche come quelli stradali

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