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Anziani in casa di riposo e RSA: chi paga la retta?

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Specialmente quando le condizioni di salute di un familiare diventano così gravi da non riuscire più a prendersene cura all'interno delle mura domestiche, la soluzione naturale per permettergli di continuare ad essere assistito nel migliore dei modi è la richiesta di ricovero in strutture assistenziali, meglio conosciute come RSA e Case di cura.
Ma quali sono le differenze e soprattutto: chi deve pagare i costi inerenti alla retta per il ricovero?


RESIDENZE ASSISTENZIALI, CASE DI CURA e CASE DI RIPOSO: LE DIFFERENZE

Molto spesso, nell'ambito delle strutture sanitarie di assistenza agli anziani o a persone in condizioni di salute gravi e croniche, si sente parlare di ricovero in RSA o in Case di cura, dando un po' per scontato che siano la stessa struttura.
Nella realtà, così non è, infatti i diversi istituti si differenziano non solo per i servizi offerti, ma soprattutto per la tipologia di pazienti che possono essere accolti:

- La RSA o Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura sanitaria non ospedaliera che garantisce le cure, l’assistenza medica, infermieristica e riabilitativa ai pazienti. Le persone che vengono accolte in tali strutture sono soggetti non autosufficienti che necessitano assistenza sanitaria avanzata e cure mediche specialistiche. Proprio per tale ragione in queste strutture è presente 24 ore su 24 il personale medico-sanitario, un infermiere ogni 5 assistiti e un terapista ogni 40 assistiti;

- La Casa di Cura è anch'essa una struttura sanitaria residenziale, tuttavia è rivolta a persone anziane che siano almeno parzialmente autosufficienti. Inoltre permette a persone affette da patologie acute o gravi di essere assistite da personale specializzato. In questo caso però la copertura medica non è presente per tutto l'arco delle 24 ore;

- La Casa di Riposo invece è una struttura residenziale adatta ad anziani autosufficienti. Si differenzia dalle altre strutture in quanto è si tratta di un luogo per chi vuole stare in compagnia e svolgere attività sociali e ricreative. L’assistenza sanitaria di base è garantita, come anche i pasti e tutte le necessità di base.

Fatta chiarezza sulle diverse strutture, possiamo esaminare la caratterista che presentano in comune e cioè la retta mensile richiesta per il ricovero e la cura del paziente.
Come ben noto il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente le cure necessarie a chiunque ne abbia bisogno, un esempio su tutti: i ricoveri in ospedale.
Ma questa copertura vale anche per gli istituti di ricovero per anziani?

Chi deve pagare la retta per il ricovero?

Per dare una risposta a tale quesito, occorre innanzitutto dire che la retta per il ricovero, a prescindere dalla struttura prescelta, è composta da due quote:

1. La quota sanitaria: che copre le spese per le cure somministrate all'ospite della struttura;

2. La quota alberghiera: così definita perché riferita a tutti quei servizi offerti per permettere la permanenza nella struttura dell'anziano, come ad esempio la stanza e la pulizia della stessa.

Generalmente, solo la quota alberghiera, che è pari a circa il 50% della retta, viene posta a carico dei pazienti o delle famiglie, perché la quota sanitaria viene interamente coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tuttavia anche per la prima quota è possibile richiedere un contributo, presentando domanda ai Servizi Sociali del Comune di residenza, per sostenerne il costo.
Tale contributo viene determinato in base all'ISEE socio-sanitario dell'ospite, vale a dire uno strumento appositamente creato per stabilire se il paziente abbia o meno diritto a ricevere questo aiuto e di conseguenza stabilisce in percentuale chi deve pagare la retta, cioè quanto deve "tirar fuori" l’ente pubblico e quanto spetta al paziente.

E se la pensione non basta a coprire le spese?

Spontaneo chiedersi: ma se l’anziano non è in grado di pagare la retta del ricovero, perché in difficoltà economica, devono pagare i familiari?

In effetti, succede spesso che al momento del ricovero i parenti vengano chiamati in causa come garanti del pagamento, in quanto il reddito del paziente potrebbe non bastare a coprire la quota di competenza, soprattutto in caso di più soggetti obbligati, quali ad esempio più figli o eredi, e in presenza di un amministratore di sostegno che dovrà tutelare il diritto agli alimenti del genitore in stato di bisogno.

L'obbligo alimentare, tuttavia, sarà ripartito in base alla capacità economica e reddituale di ciascun obbligato, pertanto non necessariamente in parti uguali.

Fiscalmente si ricorda che i soggetti obbligati hanno diritto a una detrazione IRPEF del 19% anche in caso di familiari non a carico, che diventa automaticamente deduzione in caso di pazienti disabili, sempre per quanto riguarda la quota alberghiera, che qui interessa, in quanto quella sanitaria è già coperta dal SSN.

Quando i parenti non devono pagare

Ci sono comunque dei casi in cui i discendenti sono esentati dal pagamento, ciò avviene quando:

• La persona ricoverata ha più di 65 anni, non è autosufficiente ed ha una grave disabilità: in questo caso si farà riferimento soltanto all’ISEE dell’assistito e, pertanto, figli o nipoti non c’entrano nulla e dovrà essere l’ente pubblico a farsene carico. Così come stabilito dalla Legge n. 380/2000;

• La persona ricoverata non solo non è autosufficiente, ma è anche invalida al 100%: in questo caso nulla può essere richiesto né a lui, né ai suoi parenti e nel caso in cui sia stata pagata qualche somma, è possibile richiederne la restituzione al Comune. Così come stabilito in una Sentenza del Tribunale di Verona (sent. n. 2384/2013).

Si sottolinea da ultimo, che tutto quanto detto sin d'ora, si applica esclusivamente alle strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
In caso di struttura privata l'intera retta sarà posta a carico del fruitore del servizio.

Per approfondire leggi anche:

L'indennità di accompagnamento

Assistenza ai disabili: cosa cambia con le modifiche alla Legge 104

L'amministratore di sostegno: tutto quello che devi sapere

L'obbligo di assistenza ai genitori anziani

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

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