Ascolta "L'indennità di accompagnamento" su Spreaker.
Per come viene definita dall'INPS, l'indennità o assegno di accompagnamento è una prestazione economica, erogata su domanda dell'interessato, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Chiaramente, come si evince dalla stessa definizione occorrono determinati requisiti per poter proporre la domanda all'Ente competente e ottenere l'indennità.
Oltre ad alcuni requisiti indicati espressamente nel sito dell'INPS (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.indennit-di-accompagnamento-agli-invalidi-civili.html), come ad esempio essere residenti stabilmente e abitualmente nel territorio italiano, occorre innanzitutto che la minorazione delle proprie capacità di deambulare sia accertata e riconosciuta in un verbale, rilasciato dall'apposita commissione medico legale preposta, al termine dell'accertamento sanitario.
Ottenuto tale verbale, la domanda può essere proposta direttamente online sul sito dell'INPS oppure tramite un ente di patronato o le associazioni di categoria.
La domanda di accompagnamento
Nella domanda devono essere anche indicati ulteriori dati, definiti socio-economici, come per esempio: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Se invece la domanda è presentata da un minore, queste informazioni dovranno essere inviate solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario.
L’intero iter di riconoscimento dell'assegno di accompagnamento si conclude con l'inoltro da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile.
Si sottolinea che il possesso della cittadinanza italiana non è un requisito essenziale per poter richiedere l'indennità di accompagnamento, in quanto l'Ente stesso stabilisce che l'assegno viene riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani, anche;
- ai cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, quando iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
- ai cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato extra Unione Europea, che siano in possesso di un permesso di soggiorno da almeno un anno.
Poiché l'elemento fondamentale su cui si basa l'erogazione dell’accompagnamento è l'accertamento di un'inabilità totale e permanente, ovvero dell'impossibilità a deambulare autonomamente o, ancora, a compiere autonomamente le attività quotidiane senza aiuti esterni.
Assegno di accompagnamento e Legge 104: le differenze
Da ultimo occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento non corrisponde e non equivale alle indennità derivanti dalla cosiddetta Legge 104.
Questa legge, detta anche "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", si occupa di regolamentare le agevolazioni che vengono riconosciute a coloro che siano affetti da disabilità gravi, a differenza dell'assegno di mantenimento che è rivolto a un soggetto con invalidità totale e permanente.
Infatti l'art. 1 della medesima Legge 104 chiarisce che una persona disabile è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che sia tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. A ciò si aggiunge che la situazione psico-fisica del soggetto deve presentare una gravità che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Proprio perché la situazione di invalidità civile, che dà diritto all’indennità di accompagnamento, e l'indennità civile corrisposta tramite la Legge 104 non sono sovrapponibili, le due situazioni necessitano di due distinte visite di accertamento specifiche, differenti tra loro.
Infatti, colui che risulta essere invalido al 100% non è automaticamente fruitore della Legge 104.
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