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Assistenza ai disabili: cosa cambia con le modifiche alla Legge 104

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Con il recepimento della Direttiva Europea 2019/1158 anche nel nostro Paese vengono ulteriormente definite le agevolazioni per i lavoratori che si trovano nella condizione di dover prestare assistenza a persone disabili o portatrici di handicap.
Una delle principali modifiche introdotte da tale decreto riguarda la variazione dell'art. 33 della Legge 104/1992, il quale prevede e regolamenta il referente unico dell'assistenza. Questo soggetto viene descritto come colui che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di alcune agevolazioni e tutele.

Con il messaggio n. 3096, l'INPS riassume le principali novità che sono operative dal 13 agosto 2022, data a partire dalla quale è possibile fare domanda sulla base delle novità previste dal D. Lgs. n. 105/2022.
Grazie al D. Lgs. viene eliminato il principio del “referente unico all’assistenza”, in base al quale, a esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona, che si trovasse in situazione di disabilità grave.

Il nuovo art. 33, comma 3 legge 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tali soggetti sono:
♦ I genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
♦ Il coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
♦ I parenti o gli affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità, a cui si aggiungono anche i parenti o gli affini di 3° grado, se il genitore o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni ovvero siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Con le modifiche introdotte alla Legge 104 quindi, per quanto si sia ampliata la platea degli assistenti alla persona con disabilità, i giorni di permesso retribuito rimangono invariati.
Ciò significa che, per esempio, un disabile grave potrebbe avere 3 referenti all'assistenza, ma questi potranno usufruire personalmente di un solo giorno al mese, in quanto le giornate di permesso non sono state aumentate nel numero.

Ulteriore importante novità riguarda il congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, co. 5, D. Lgs.  151/2001, articolo completamente sostituito dal D. Lgs. 105/2022 il quale apporta diverse modifiche, così riassumibili:
1. Il convivente di fatto viene inserito tra i soggetti, individuati prioritariamente dal legislatore, ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
2. Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Per poter fruire del congedo straordinario la convivenza potrà essere instaurata sì successivamente, ma deve essere garantita e persistere per tutto il periodo di fruizione.

Altre modifiche introdotte:

1. Congedi parentali: il diritto è stato esteso sino ai 12 anni del figlio.
A ciascun genitore lavoratore, quindi, spetterà un'indennità pari al 30% della retribuzione, per 3 mesi. I genitori potranno usufruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti sempre dalla medesima indennità.
Entrambi i genitori possono fruire complessivamente di massimo 10 mesi di congedo parentale, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

2. Richiesta di lavoro agile o smart working: i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
- Genitori di figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli con certificazione di L. 104, art. 3, co. 3;
- Lavoratori con disabilità accertata ai sensi della L. 104, art. 3, co. 3;
- Caregivers familiari ai sensi dell'art. 1, co. 255, L. 205/2017.

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