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Disabilità e insegnante di sostegno

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Con sentenza del 8 marzo 2024, n. 501, il Tribunale di Ancona dichiarava l'illegittimità del regolamento del Comune di Ancona che negava la possibilità ad un minore affetto da disabilità accertata dall'ASL di accedere al servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale, tramite il supporto di un insegnante di sostegno, perchè non affetto da disabilità grave.


Il Caso

In seguito ad un verbale di accertamento emesso dalla Commissione dell'ASL regionale, con il quale veniva riconosciuto un minore invalido ai sensi della legge n. 104/1992, in quanto affetto da un ritardo mentale lieve e un deficit di apprendimento, i genitori del ragazzo avanzavano domanda per l'ammissione del minore al servizio gratuito di assistenza scolastica.

Il Comune, tuttavia, negava tale assistenza rifacendosi al Regolamento Comunale in base al quale il tipo di assistenza richiesta fosse riservata agli studenti affetti da disabilità grave.

A fronte di tale diniego, con ricorso ex art. 281 octies c.p.c. in relazione agli artt. 28 del D.lgs n. 150/2011 e 3 della L. n. 67/2006, i genitori dell'alunno adivano il Tribunale di Ancona per sentir ordinare al Comune di Ancona la cessazione della condotta discriminatoria tenuta nei confronti del minore, dichiarando l'illegittimità del  Regolamento comunale nella parte in cui limitavano la concessione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale ai soli alunni o studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, L. n. 104/1992;
Si costituiva in giudizio il Comune di Ancona al fine di richiedere l'integrale rigetto del ricorso.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale decideva a favore dei genitori del minore e dichiarava illegittimo il regolamento del Comune di Ancona nella parte in cui limitava l'assistenza ai soli soggetti affetti da grave disabilità; difatti, il Tribunale rappresentava che il principio secondo cui la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende direttamente dall'art. 13, comma 3, l. n. 104/1992 che riconosce "l'obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap" e il diritto dello studente con disabilità alla relativa prestazione da parte dell'Ente Locale, che deve assicurargli una piena integrazione scolastica e sociale, disposizione normativa che non contempla alcuna distinzione tra le tipologie di disabilità (grave, lieve o media).

Difatti, la normativa di riferimento, l'art. 13, comma 3, L.104/1992 e art.42 D.P.R. 617/1977,  conferma l'assistenza a soggetti disabili ivi compresi coloro che non sono in condizioni di gravità, facendo riferimento a disabili riconosciuti dalla Commissione sanitaria; dunque, presupposto per la concreta esigibilità del diritto è che la situazione di handicap, indipendentemente dalla sua gravità, sia stata accertata dalla competente Commissione medica come previsto dalla legge n. 104/1992, requisito, nel caso in esame, soddisfatto.

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