Ascolta "Insegnante di sostegno: cosa fa e quando serve" su Spreaker.
All'interno del vario panorama scolastico di oggi non è raro trovare alunni con difficoltà di linguaggio, di comprensione, di apprendimento o disabilità; in questo contesto, già da alcuni anni la scuola ha introdotto la figura dell'insegnante di sostegno al fine di garantire una sempre maggiore inclusione di quegli alunni che presentano delle diversità funzionali, che potrebbero limitare non solo l’inserimento dello studente nell’ambiente scolastico ma il percorso educativo e formativo del medesimo.
La figura dell'insegnate di sostegno
L'insegnante di sostegno costituisce una grande risorsa per l’ausilio dell’alunno con disabilità. In tal senso, appare opportuno precisare che anche se comunemente si pensa che il docente di sostegno sia solamente preposto all'eduzione dell'alunno con disabilità, in realtà tale figura costituisce una risorsa professionale assegnata all'intera classe al fine di favorire il processo d'integrazione e di armonizzazione con i compagni proprio di quell'alunno con difficoltà.
Con la nota n. 2215 del 26 novembre 2019 il Miur ha, difatti, ribadito ancora una volta che l'insegnante di sostegno ha la funzione di rispondere alle maggiori necessità educative della classe che nascono dalla presenza dell'alunno con disabilità e che, dunque, lo stesso è contitolare della classe, partecipando a pieno titolo alle attività formative predisposte per l'intero gruppo.
Introdotta con la Legge n. 517/1977 tale figura professionale viene nominata dal Provveditorato agli Studi su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell’ Istituto di alunni portatori di handicap certificati.
La funzione dell'insegnante di sostegno è quella di lavorare in continuità e in coordinamento con gli insegnanti della classe, fin dalla progettazione e dalla programmazione delle proposte didattiche, al fine di individuare le migliori strategie per la realizzazione del procedimento d'integrazione dell'alunno con disabilità del progetto di classe.
Proprio a tal fine, l'insegnante di sostegno costituisce una figura attiva all'interno del personale scolastico di classe, tanto che l' art. 13 della Legge n. 104/1992 prevede che lo stesso partecipi alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Insegnante di sostegno: cosa fa e quando serve
Per ciò che concerne, invece, la funzione che lo stesso svolge nei confronti dell'alunno con disabilità, il docente di sostegno è figura essenziale nella redazione dei principali strumenti che sono previsti dalla normativa per favorire l’integrazione scolastica: il Profilo di Funzionamento (PF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Il Profilo di funzionamento
Introdotto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Viene redatto per definire le competenze professionali, le misure di sostegno e le risorse strutturali utili ai fini dell’inclusione scolastica dell’alunno con un’accertata condizione di disabilità.
È predisposta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF, cioè della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’OMS dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica e la collaborazione dei genitori.
IL PEI (Piano Educativo Individualizzato)
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il progetto educativo calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità certificata, all’interno del quale devono essere indicati gli obiettivi educativi che si vogliono raggiungere, gli strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli e i criteri di valutazione.
È elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale.
La redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio-sanitari.
Il DM n. 182/2020 ha introdotto un nuovo modello per la redazione del PEI, in particolare l’art. 8 specifica come tale Piano educativo debba fare riferimento a quattro dimensioni fondamentali dell’individuo:
1. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione: fa riferimento alla sfera affettivo-relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio: fa riferimento alla proprietà linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi
3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento intesa come l’autonomia della persona e dell’autonomia sociale, la dimensione motorio-prassica e sensoriale
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento la quale comprende le capacità mnesiche , intellettive e all’organizzazione spazio- temporale.
Come abbiamo visto vale la pena sottolineare quanto in realtà sia indubbiamente ampio lo spettro di situazioni che possono necessitare di un sostegno da parte del sistema scuola.
I requisiti e la procedura di accesso per beneficiare del sostegno
Il requisito affinché possa essere riconosciuto il beneficio dell’insegnante di sostegno è in ogni caso la condizione di disabilità riscontrata dalle Commissioni Mediche dell’ASL in “stato di handicap” oppure “stato di handicap in situazione di gravità” ai sensi della Legge n. 104/1992.
Per ciò che concerne la procedura per la richiesta sarà necessario:
1. Diagnosticare lo stato di disabilità presso una struttura specializzata di Neuropsichiatria Infantile;
2. La situazione di handicap dovrà essere certificata da un organismo collegiale individuato da ciascuna Regione nell’ambito delle ASL;
3. Con la certificazione rilasciata dall’ASL i genitori devono recarsi presso l’INPS, che accerta tramite l'apposita commissione la disabilità sia ai fini del riconoscimento dell’insegnante di sostegno, ma anche del sussidio economico;
4. Consegnare all’ASL l’accertamento dell’INPS per la redazione del Profilo di Funzionamento;
5. Consegnare all'istituto scolastico il Profilo di Funzionamento e l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.
Diversi, invece, sono gli strumenti che sono previsti dal Ministero per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Difatti, tali disfunzioni, se non accompagnate da una condizione di disabilità prevista dalla Legge 104 del 1992 non consentono di per se sole il riconoscimento del beneficio del docente di sostegno.
I Disrturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Sono definiti disturbi specifici dell’apprendimento tutte quelle difficoltà nella lettura, nella scrittura, e nel fare i calcoli; in base pertanto all'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
La legge del 8 ottobre 2010, n.170 riconosce questi disturbi ed, in particolare, assegna al sistema nazionale il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni e gli studenti con DSA possano raggiungere l'obiettivo formativo.
Innanzitutto, occorre precisare che per gli alunni con DSA è obbligatorio un documento di programmazione personalizzata, denominato Piano Didattico Personalizzato (PDP).
In particolare, tale documento deve essere predisposto dal consiglio di classe entro il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo.
In questo documento il personale preposto deve indicare le attività didattiche individualizzate, le attività didattiche personalizzate, le forme di verifica e valutazione personalizzata, misure dispensative, gli strumenti compensativi.
Cosa sono gli strumenti compensativi e le misure dispensative?
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria: si pensi ad esempio all'utilizzo della calcolatrice per un bambino con discalculia, oppure il registratore che permette allo studente di non scrivere gli appunti della lezione.
Per quanto riguarda, invece, le misure dispensative, sono interventi previsti dal piano che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che risulterebbero particolarmente difficoltose a causa del disturbo. Ad esempio rientrano tra tali misure le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario o una concessione di maggior tempo durante le verifiche.
Per approfondire leggi anche:
Disabilità e insegnante di sostegno
Infortunio a scuola: come fare?
Privacy a scuola: le regole del Garante
Dress code a scuola: tra moda e decoro
Crocifisso a scuola e insegnanti contrari
Nella scelta della scuola prevalenti continuità e stabilità