Ascolta "Privacy a scuola: le regole del Garante" su Spreaker.
Molto spesso ci si dimentica che in ambito scolastico vengono trattati i dati personali dei bambini sia con foto sia con registrazioni. Il Garante della Privacy ha così promulgato un vademecum che regolamenta la privacy in ambito scolastico, a tutela dei minori.
Foto e video di gite o recite
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici; le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare e non alla diffusione.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network, nel cui caso la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.
Compiti
Gli insegnanti possono richiedere agli alunni di descrivere il loro contesto personale e familiare, tuttavia, qualora il compito dovesse essere letto in classe, dovrà essere evitata la lettura di quei passaggi contenenti informazioni sensibili.
In caso di narrazione orale, nel porre le domande al minore il docente dovrà sempre tenere in considerazione le possibili conseguenze delle informazioni chieste al bambino.
Registrazione lezioni
È possibile registrare le lezioni esclusivamente per scopi personali, come per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.
Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione e ottenere il loro consenso.
Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe (es. Discussioni o confronti), neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci.
In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.
Registro elettronico
L’impiego del registro elettronico è previsto da specifiche disposizioni normative.
Il personale amministrativo e i docenti, in quanto personale autorizzato a trattare i dati personali per conto della scuola, devono essere istruiti anche in merito alle specifiche funzionalità del registro elettronico, al fine di prevenire che, ad esempio, informazioni relative a singoli studenti o docenti siano messe a disposizione di terzi o altro personale non autorizzato.
Il registro elettronico deve essere a sezioni separate, difatti, l'ammissione o meno alla classe successiva deve essere inserita in quella sezione del registro accessibile ai soli componenti della singola classe.
I voti devono invece essere inseriti in quella sezione del registro accessibile esclusivamente al singolo interessato.
Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento
Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere dati relativi alla salute. Come facilmente intuibile non è consentito pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità.
Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore.
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