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Sospensione feriale: come cambiano i termini processuali?

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Il caso che ha interessato la Corte di Cassazione ha avuto origine dalla richiesta avanzata da un ex marito di essere esonerato dall'obbligo di versare il mantenimento per le figlie ormai maggiorenni.
Il Tribunale di Napoli in primo grado aveva rigettato la richiesta, in quanto le stesse, sebbene maggiorenni non fossero economicamente indipendenti, mentre la Corte d'Appello dava ragione al ricorrente e sanciva la revoca del contributo.
Tuttavia, una volta giunta in Cassazione la questione ed esaminate le richieste delle parti, la prima sezione della Corte sollevava una questione pregiudiziale inerente alla tempestività del ricorso, il quale era stato depositato conteggiando e dunque applicando la sospensione feriale dei termini.


La Legge 742/1969 all'art. 1 regolamenta la sospensione dei termini processuali, prevista per il periodo dal primo al 31 agosto di ogni anno.
Ciò non significa che i Tribunali chiudano e non vi siano cause che possano essere trattate durante il mese di agosto, ma più semplicemente si ha una tregua nella decorrenza di alcuni termini processuali, dove il mese di agosto non viene conteggiato, come ad esempio nella materia del diritto di famiglia che da sempre ha visto applicarsi tale regola.

Tuttavia nel 2023 con l'ordinanza n. 18044 la Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo principio di diritto, che ha modificato, con non pochi problemi interpretativi, la prassi comunemente utilizzata.
Questa ordinanza equiparava le obbligazioni alimentari, per come regolate dal Regolamento CE n. 4/2009, al mantenimento del coniuge debole e dei minori, con la conseguenza che non fosse più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.

Tale decisione non è di poco conto e interessa tutte le parti processuali, in quanto comporta una sorta di abbreviazione delle scadenze che devono essere rispettate.

Per semplificare, si propone un esempio, ipotizzando un termine a 60 giorni che decorre dal giorno 1° luglio:

- Se si applica la sospensione feriale: i giorni che dovranno essere conteggiati saranno 31 di luglio e 29 di settembre. Quindi la scadenza si avrà nel giorno 29 settembre;

- Se non si applica la sospensione feriale: i giorni che dovranno essere conteggiati saranno 31 di luglio e 29 di agosto. Quindi la scadenza si avrà nel giorno 29 agosto.

Di conseguenza, proprio a causa dell'Ordinanza n. 18044/2023, occorre stabilire se la sospensione feriale si applichi o meno ai ricorsi in cui viene chiesta una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, in particolare con riferimento alle modifiche inerenti agli assegni di mantenimento dei figli.

La questione è giunta alle Sezioni Unite le quali non hanno condiviso l'orientamento espresso nell'ordinanza in parola, per due ragioni fondamentali:

1. L'applicazione del principio tradizionale, cioè della sospensione feriale, è volta alla tutela giurisdizionale dei diritti, assicurando il riposo dei legali senza tuttavia arrecare un pregiudizio al diritto garantito dall’art. 24 Cost. (diritto di difesa);

2. Le cause relative agli alimenti, escluse dalla sospensione, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o divorzio che riguardano obbligazioni alimentari o di mantenimento, le quali rispondono a finalità di solidarietà familiare e non a sopperire ad uno stato di bisogno.

Per concludere, quindi, la Suprema Corte ha stabilito che ai giudizi inerenti alla modifica del contributo di mantenimento, continua ad applicarsi la sospensione feriale dei termini, ammettendo un'unica eccezione: il caso dell'urgenza.

Ciò significa che la sospensione non verrà applicata solo quando vi sia un decreto che riconosca l'urgenza della controversia ai sensi dell'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, nel quale sia provata la circostanza per cui una ritardata trattazione possa causare un grave pregiudizio alle parti coinvolte.

Per approfondire leggi anche:

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