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Il genitore sociale

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La composizione originaria di una famiglia viene spesso modificata da avvenimenti quali la scomparsa di uno di essi o la separazione dei coniugi; in questo caso può accadere che i soggetti in questione decidano di intraprendere una nuova relazione, integrando nella propria vita e in quella dei propri figli un nuovo partner.
In questi casi viene a crearsi la quella che ormai viene definita famiglia allargata o ricomposta in cui il nuovo componente vive con i figli minori della propria compagna o del proprio compagno, assumendo la denominazione di genitore sociale.


Il genitore sociale, infatti, è il coniuge o il partner del genitore biologico di un minore, il quale è sempre stato conosciuto, anche, come matrigna o patrigno.
Generalmente questo soggetto intrattiene dei rapporti con i figli della nuova compagna o nuovo compagno e di conseguenza, crea dei legami, anche forti, con gli stessi.

Dal punto di vista normativo, non esiste nell'attualità alcuna legge che regolamenti questa figura e di conseguenza neanche quali potrebbero essere i diritti o i doveri che potrebbero trovare applicazione.
La legge infatti si occupa solo dei diritti e dei doveri del genitore biologico, il quale nei confronti della prole deve rispettare specifici obblighi definiti dal codice civile, come ad esempio avviene all'interno dell'art. 147 c.c., che prevede l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questa norma, come risaputo, si applica anche ai genitori non uniti in matrimonio.

Nessuna norma, tuttavia, prende in considerazione la specifica figura del genitore sociale, con l'evidente conclusione che allo stesso non può essere imposto alcun dovere rispetto ai figli della compagna o compagno.

Il genitore sociale: nessun obbligo e nessun potere sui figli

Ciò significa che il genitore sociale non dovrà mantenere i figli, né avrà alcun potere decisionale rispetto alla loro salute, all'educazione e all'istruzione.
La logica alla base di questa esclusione è da ricercarsi nell'assenza di qualsiasi legame familiare o di sangue tra il genitore sociale e la prole del partner.
Proprio per tale ragione, nulla cambierebbe nel caso in cui la nuova coppia dovesse decidere di contrarre matrimonio.

Ciò, inoltre, si estende anche all'obbligo degli alimenti previsto dall'art. 433 c.c., il quale non include il genitore sociale tra i soggetti che potrebbero essere obbligati al loro versamento, nel caso in cui il proprio partner o parenti prossimi dello stesso venissero a trovarsi in situazioni di bisogno.

L'adozione come unica soluzione

L'unica ipotesi in cui questa situazione potrebbe modificarsi è legata all'adozione del figlio o figli del coniuge o partner. Solo in questo modo infatti, si instaurerebbe un legame e per tanto si acquisirebbe la responsabilità genitoriale.

L'adozione potrebbe avvenire solo con il consenso del genitore biologico e del figlio che abbia compiuto i 14 anni ed esclusivamente per le ipotesi espressamente previste dall'art. 44 L. 184/1983 e denominate "adozione in casi particolari".

La giurisprudenza

A contrario della legge, la giurisprudenza negli anni ha sempre più sottolineato l'importanza del genitore sociale. Infatti a partire dal 2016 sia i Tribunali ordinari, che la Corte Costituzionale hanno incrementato la tutela riconosciuta a questo soggetto, non tanto a protezione dello stesso, quanto dei minori con i quali può aver costituito un legame affettivo significativo, e cioè che sia stato solito, costante e duraturo nel tempo.

In particolare la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 225/2016, ha evidenziato l’interesse del minore a conservare importanti rapporti anche con persone diverse dai genitori biologici, con le quali ha intrattenuto rapporti affettivi significativi.
Nello specifico caso deciso dalla Corte, si trattava dell’ex compagna della madre biologica del bambino.

Per approfondire leggi anche:

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