Novità

Mancato versamento del mantenimento: art. 570 bis assorbito nel 570 comma 2.2

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Ascolta "Mancato versamento del mantenimento: art. 570 bis assorbito nel 570 comma 2.2" su Spreaker.

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da un uomo che in primo grado era stato condannato per i reati di cui agli artt. 570 comma 2 n.2. e 570 bis c.p., per aver mancato di versare il mantenimento alla figlia minore, come stabilito dal Giudice civile, accogliendo la  tesi difensiva secondo cui erroneamente era stato ritenuto il concorso tra le due fattispecie di reato, in relazione ad un identico fatto materiale oggetto di contestazione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, integra soltanto il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2), c.p., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio punito dall'art. 570 bis c.p.


La fattispecie di reato di cui all'art. 570 bis c.p.

Innanzitutto, occorre soffermarsi sulle suddette norme; dal 6 aprile 2018 è entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale, recante attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
L’art. 570 bis c.p. ha esteso le pene previste dall’articolo 570 – reclusione fino a 12 mesi o la multa da 103 a 1.032 euro – al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Il suddetto reato assorbe due previsioni, successivamente abrogate:

i) l’art. 12 sexies, L. n. 898/1970 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), il quale già disponeva l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 c.p. al coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto ex artt. 5 e 6, L. n. 898/1970;

ii) l’art. 3, L. n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), che pure prevedeva l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 c.p., attraverso il rinvio a quanto previsto dal detto art. 12 sexies, nei casi di violazione di obblighi di natura economica.

Il reato è proprio, in quanto può essere commesso solo dal coniuge sottoposto agli obblighi di assistenza familiare che derivano dalla separazione o dallo scioglimento del matrimonio. È un reato di mera condotta perchè si perfeziona con la mera esecuzione dell'azione illecita.
L'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico. Il delitto in commento è procedibile d'ufficio.

La fattispecie di reato di cui all'art. 570 comma 2 n.2

Differentemente, l'art. 570 comma 2 n.2 dispone che è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre a milletrentadue euro chi  fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto dai soggetti su cui gravano obblighi di assistenza, stabiliti dal codice civile, verso taluni membri della famiglia .

Lo stato di bisogno, è un presupposto della condotta e viene fatto consistere nella mancanza dei mezzi di sussistenza, da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente.

Differenza tra mezzi di sussistenza e alimenti

Quanto alla nozione di “mezzi di sussistenza”, essa non coincide con gli “alimenti”, disciplinati dal codice civile: mentre i primi indicano ciò che è indispensabile per vivere; i secondi hanno ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione economica e sociale del beneficiario (Cass. VI, n. 49755/2012, Cass. VI, n. 3485/2020; Cass. VI, n. 1879/2021).

Il soggetto deve essere in condizione di adempiere (anche parzialmente): la prova dell'impossibilità di farlo a tenore della giurisprudenza, spetta all'interessato (Cass. VI, n. 2736/2008)

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli inadempimenti sanzionati dall'art. 570, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. VI, n. 33997/2015).
Il delitto è doloso; il dolo, generico, consiste nella volontà di sottrarsi senza giusta causa agli obblighi di cui si è titolari in ragione della propria qualità, nella consapevolezza dello stato di bisogno cui versa il soggetto passivo.
Non è necessario che la condotta venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Il problema


Chiarito ciò occorre ora soffermarsi sulla problematica affrontata dalla Cassazione con questa pronuncia. 
La Corte si trova a chiedersi se nel caso in cui l'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, sia punibile sia ai sensi dell'art. 570 bis c.p. sia ai sensi dell'art. 570, 2 comma n. 2 c.p.

La risoluzione del problema

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla questione, al fine di dirimere la controversia decide di muoversi a partire dalla diversa natura delle due fattispecie in discorso.
L'art. 570 bis consiste in un reato di pura condotta omissiva; l'art. 570 comma 2 n.2 è qualificabile come reato di evento, cioè la mancanza di mezzi di sussistenza ed il conseguente stato di bisogno dei figli.

Chiarito ciò la Corte spiega che nel caso in cui un genitore, destinatario dell'obbligo da parte di un provvedimento civile che gli imponga degli obblighi economici, (come ad esempio la separazione) il delitto di cui all'art. 570 comma 2 n.2 non può sussistere senza che risulti integrato anche il delitto di cui all'art. 570 bis c.p.
La Corte infatti sostiene che, essendo vero che l'inadempimento delle prestazioni economiche stabile dal Tribunale civile può anche non comportare lo stato di bisogno dei minori e rilevato che gli stessi hanno propri redditi oppure sono sostenuti dai familiari, non è vero il caso contrario, in quanto, se il più ampio obbligo di mantenimento fosse stato adempiuto il figlio non si sarebbe potuto trovare senza le minime disponibilità economiche, cioè i cosidetti mezzi di sussistenza.

Pertanto, nei casi come sopra descritti, un dato reato non può esistere senza che sia integrato anche l'altro, in quanto si perfeziona con l'avverarsi di una delle possibili conseguenze lesive che l'altro reato mira ad impedire; in particolare, quello meno grave, cioè l'art. 570 bis c.p., deve intendersi assorbito da quello sanzionato più severamente, dovendosi applicare solo la pena prevista per quest'ultimo, cioè l'art. 570 2 comma n.2 c.p.

Per approfondire leggi anche:

Dipendente non paga il mantenimento al figlio: ecco quando e come deve farlo il datore di lavoro

L'assegno unico è compreso nel mantenimento per i figli?

L'ipoteca sulla casa a garanzia del mantenimento

Pagamento del mutuo: si può chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo