Gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di diritto minorile si pongono questo quesito ogniqualvolta, in pendenza di un processo civile di separazione o di divorzio, i dissapori tra i genitori siano tali da rendersi necessaria una conoscenza maggiormente approfondita delle dinamiche familiari.
Stando al quadro normativo fornito dal nostro codice civile con gli articoli 315bis, 336bis e 337octies, l’ascolto del minore viene disposto discrezionalmente dal giudice, purchè non appaia manifestamente superfluo.