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Responsabilità medica per Covid: c'è lo scudo penale

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Il tema che rimane sotto traccia ogniqualvolta si parli di vaccinazioni riguarda l’adesione al consenso informato, i rischi correnti per chi lo sottoscrive, e le responsabilità derivanti al personale sanitario.
Con l'introduzione del nuovo Decreto Legge Covid n. 44/2021 il personale sanitario viene escluso da ogni responsabilità medica per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, seppur con alcune eccezioni, a seguito della propria attività professionale.


Ci siamo già occupati della campagna vaccinale in corso, dedicando in qualità di professionisti del diritto di famiglia e del diritto minorile, particolare attenzione alle modalità e alle complicazioni che presenta la somministrazione della dose Pfizer ai minorenni.
Più in generale, praticamente, tutti noi vogliamo poter rispondere con una certa sicurezza a questa domanda: cosa succede quando, dopo aver prestato il consenso informato, il paziente non tollera la vaccinazione e subisce dei danni?

Approfondiamolo insieme, partendo proprio dalle nuove disposizioni introdotte nel mese di maggio, in modo tale da fare un po’ di chiarezza sull’evoluzione normativa e approcciare queste problematiche in modo più consapevole prima di rivolgerci all’avvocato.
Cerchiamo di capire meglio lo scenario che si apre in tempi di emergenza sanitaria quando un paziente presenti danni alla salute, eventualmente irreversibili, dopo essersi sottoposto a trattamenti sanitari.

Il personale sanitario è sempre esente da responsabilità?

Le disposizioni che soccorrono in nostro aiuto per comprendere il quadro normativo attualmente in vigore sono l’articolo 3 e l’articolo 3bis del Decreto Legge Covid n. 44/2021, i quali prevedono che tendenzialmente il personale sanitario, nello svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica in corso, non possa essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo per i fatti verificatisi in conseguenza di tale attività, seppur con dei limiti.  

Infatti, nonostante sia evidente che il nostro legislatore abbia voluto disporre un favor nei confronti degli esercenti un’attività sanitaria, tuttavia sono state imposte due precise condizioni all’efficacia dello scudo penale:
• da una parte la somministrazione del vaccino deve avvenire rispettando la procedura dettata dalle autorità del settore,
• dall’altra il fatto lesivo non deve essere stato causato per una colpa grave del personale sanitario.

Per completezza, si specifica che lo scudo si limita a proteggere i sanitari dalla responsabilità penale ma non da quella civile, per cui il paziente può domandare un accertamento tecnico preventivo e successivamente instaurare eventualmente un giudizio per il risarcimento del danno.

Per quali categorie professionali e in quali circostanze è previsto lo scudo penale?

Stando alle interpretazioni autorevoli, sono numerose le categorie di sanitari in cui favore è prevista l’esimente.
Nello specifico debbono intendersi parte integrante del personale sanitario in questione tutti i soggetti iscritti agli albi professionali dei seguenti ordini:
• medici-chirurghi e odontoiatri,
• professioni infermieristiche,
• professione di ostetrica,
• tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
• psicologi, farmacisti, biologi, fisici e chimici.

Inoltre, rispondendo alla seconda parte della domanda, l’articolo 3bis è stato appositamente introdotto per chiarire che l’esimente in caso di omicidio o di lesioni è prevista non solo quando il fatto penalmente rilevante si verifichi dopo la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, ma anche in esito a tutte le attività sanitarie svolte nel corso della pandemia.

In altre parole, lo scudo penale opera a prescindere dal tipo di attività svolta concretamente dal sanitario: ad esempio, il medico va esente da responsabilità penale anche quando il fatto lesivo per il paziente si verifichi a causa della situazione di emergenza, nonostante il paziente non fosse necessariamente affetto da Covid19.

Su questo punto la Commissione Giustizia ha spiegato che l’esimente è prevista anche per le fattispecie non direttamente legate al Covid proprio alla luce delle condizioni difficili nelle quali tutto il personale medico si trova a dover lavorare a seguito della situazione di emergenza.

Quando il vaccino è somministrato correttamente?

Ormai è ben noto che ciascun vaccino, a seconda della marca, debba essere somministrato seguendo tempistiche e modalità ad hoc.
Proprio per questo motivo il legislatore detta una disciplina generica, in base alla quale è prescritto che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nell'AIC, cioè nel provvedimento di Autorizzazione all'Immissione in Commercio rilasciato dall'AIFA, e alle circolari relative all'attività di vaccinazione pubblicate sul sito del Ministero della salute.

In buona sostanza, i sanitari che si sono comportati in maniera corretta e hanno attuato con diligenza le linee guida e le pratiche clinico-assistenziali non possono incorrere in responsabilità penale; tuttavia, trattandosi di documenti dal contenuto spesso indeterminato, l’efficacia dell’esimente potrebbe essere messa in discussione e contestata dal paziente.

Come viene valutata la gravità della colpa medica in questi casi?

Il giudice penale può decidere di escludere la colpa grave tenendo conto del fatto che le conoscenze scientifiche sono al momento limitate per le patologie da SARS-CoV-2, altri elementi da considerare sono la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

Per approfondire leggi anche:

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