Nel Consiglio dei Ministri tenutosi la mattina del 18 novembre 2021 si è discusso dell’assegno unico, una misura assistenziale che si sostituirà agli assegni per il nucleo familiare dedicata a tutte le famiglie con figli, in maniera proporzionale ma indipendentemente dal reddito.
Superato il vaglio delle commissioni parlamentari, il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’anno in modo che i contributi a sostegno delle famiglie possano essere chiesti a partire da gennaio 2022.
A quanto ammonta l’assegno unico?
Stando alla bozza del decreto attuativo, l’importo dell’assegno è graduato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare e può ammontare nel massimo a € 175,00 per ciascun figlio.
Quindi alle famiglie che presentino un indicatore ISEE pari o inferiore a € 15.000,00 verrà erogato l’importo massimo. Invece per le fasce ISEE superiori l’ammontare dell’assegno unico si riduce proporzionalmente, raggiungendo il livello di € 50,00 euro per il nucleo con ISEE pari o superiore a € 40.000,00.
Gli importi sono incrementati di e 20,00 nel caso in cui la madre del nucleo sia una donna di età inferiore ai 21 anni.
Interessante notare come il contributo sia elargito indipendentemente dai livelli di reddito a tutte le famiglie italiane con figli, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE verrà corrisposto comunque l'assegno minimo.
L’assegno unico alle famiglie numerose
Per le famiglie numerose viene riconosciuta una maggiorazione dell’importo mensile per ciascun figlio successivo al secondo.
Anche in questo caso l’incremento è proporzionale alla fascia ISEE in cui la famiglia è inserita, quindi analogamente alla regola generale, solo i nuclei con ISEE inferiore o pari a € 15.000,00 hanno diritto alla maggiorazione piena di € 85,00; per tutti gli altri l’importo aggiuntivo decrescerà all’aumentare dell’ISEE, raggiungendo un valore di € 15,00 per la fascia superiore ai € 40.000,00.
Inoltre è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
L’assegno unico ai figli maggiorenni e alle gestanti
Il sostegno spetta a partire dal settimo mese di gestazione e arriva fino al ventunesimo anno di età, purchè il figlio maggiorenne sia studente o disoccupato o lavoratore con un reddito inferiore agli € 8.000,00 all’anno.
Assegno unico per figli disabili anche superati i 21 anni
Ai figli disabili è riconosciuta una maggiorazione variabile in base alle condizioni di disabilità: € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza, € 95,00 euro mensili in caso di disabilità grave e € 85,00 mensili in caso di disabilità media.
Inoltre l’erogazione prosegue anche dopo il compimento dei 21 anni ed è calibrata proporzionalmente rispetto alla fascia ISEE.
Come richiedere l’assegno?
Le domande devono essere presentate in modalità telematica a partire dal mese di gennaio 2022 sul portale dell’INPS oppure direttamente presso il patronato.
I percettori di reddito di cittadinanza riceveranno l’assegno unico direttamente sulla card.
Le istanze che verranno accolte consentiranno ai richiedenti di ricevere l’assegno unico per il periodo intercorrente tra il mese di marzo dell’anno di presentazione dell’istanza e quello di febbraio dell’anno successivo.
Ad esempio, quindi, chi presenterà la domanda a gennaio 2022 ed otterrà l’accoglimento della medesima, allora percepirà l’assegno unico dal marzo 2022 al febbraio 2023.
In caso di genitori separati, l’assegno andrà al genitore collocatario che fa la domanda oppure in pari misura tra i genitori.
Quali sono i requisiti per fare richiesta dell'assegno unico?
I requisiti sono i seguenti quattro:
1) il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; oppure un familiare di cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino extracomunitario, cioè di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; oppure titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
2) il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) il richiedente deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
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