Si è sentito spesso parlare di controlli da parte degli agenti di Polizia su chat per lo scambio di informazioni utili a sfuggire ai controlli su strada. Che cosa succede se si fa parte di uno di questi gruppi?
Il dubbio, difatti, è uno: segnalare la presenza di posti di blocco o autovelox (su WhatsApp o su app dedicate come Waze) può essere considerata una pratica che rientra nel reato di interruzione di pubblico servizio previsto dall'articolo 340 del Codice Penale?
Tale norma prevede che «chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno».
Risulta palese che chiunque segnali la presenza degli agenti su strada o altre forme di controllo, di fatto permetta agli altri conducenti di eludere i controlli della Polizia, impedendo pertanto agli agenti di svolgere il proprio dovere.
Proprio su tale tesi in passato, le Forze dell'Ordine denunciavano molti automobilisti, responsabili di tali condotte, per la violazione dell'art. 340 c.p..
La Giurisprudenza, tuttavia, non è assolutamente d'accordo con questa interpretazione.
La segnalazione dei posti di blocco tramite gruppi Whatsapp
Con riferimento alla segnalazione tramite gruppi Whatsapp, i Tribunali italiani sembrano ormai consolidati nell'escludere la rilevanza penale di tale condotta.
Su tale tematica si è pronunciato, recentemente, il Giudice per le indagini preliminari di Genova, il quale, chiamato a pronunciarsi sulla condotta di alcuni utenti iscritti a una chat Whatsapp che segnalava la presenza di agenti su strada, ribadisce che segnalare posti di blocco non costituisce reato e interruzione di pubblico servizio.
In particolare, il Giudicante motiva così la sua decisione: in primo luogo, la chat è chiusa e privata, non ha l'accesso qualsiasi automobilista, ma solo chi si iscrive; altresì, è rilevante la segnalazione sia utile solo per chi si trovi nei paraggi del posto di blocco, di conseguenza la comunicazione è rivolta concretamente ad un numero ancora più ristretto di utenti della strada.
Dello stesso parere sono il tribunale di Alghero e, più recentemente il Gip di Agrigento. Quest'ultimo ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio «perché il fatto non sussiste» nei confronti di una persona nel cui telefono cellulare era stato trovato un gruppo su WhatsApp creato per scambiare informazioni su posti di blocco o di controllo sulle strade.
Il concetto è lo stesso: avvisare un numero ridotto di persone non interrompe un pubblico servizio, poiché gli agenti o i militari possono svolgerlo con altre persone.
Cosa si rischia a segnalare un posto di blocco?
Pur non essendo reato, la condotta, tuttavia, integra un illecito amministrativo sanzionato dall'art. 45 del Codice della Strada, il quale sancisce che: "sono vietati la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparechhiature di rilevamento della velocità utilizzate dagli organi di Polizia Stradale per il controllo delle violazioni".
Tale illecito è sanzionato con la multa da 825 a 3.305 Euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del telefono cellulare, in quanto nella fattispecie viene considerato come oggetto della violazione.
"Fare i fari" e l'uso del clacson
Prima dell'esistenza della tecnologia la segnalazione dei posti di blocco e degli autovelox avveniva tramite i fari.
Anche in questo caso non si può parlare di reato, ma di illecito amministrativo. L'articolo 153 del Codice della Strada stabilisce che "Chi usa i dispositivi di segnalazione luminosa impropriamente rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da Euro 42 a Euro 173".
Non vale nemmeno segnalare col clacson. In quel caso entra in gioco l’Articolo 156 del Codice, quello cioè che, regolando l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica, punisce gli utilizzi impropri o non necessari con una sanzione compresa tra i 42 a 173 euro.Al comma 1 si legge: “Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale”.
Non vi è dubbio alcuno che segnalare la presenza di un’autovelox o di una pattuglia che svolge funzione di controllo nulla abbia a che fare con la sicurezza stradale.
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