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Il minore emancipato

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Secondo il Codice Civile, per minore emancipato si intende una persona che ha compiuto 16 anni ma non ancora 18 e il cui matrimonio è stato autorizzato dal Tribunale per i minorenni.

Tuttavia, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 39/1975 che ha modificato il diritto di famiglia, l'emancipazione poteva essere ottenuta di diritto:
- dallo stesso minore o dai suoi genitori
- dal minore che contraeva matrimonio


Oggi, invece, con l'abrogazione degli artt. 391, 398 e 399 c.c., l'unico modo per ottenere l'emancipazione è il matrimonio come stabilito dall'art. 84 c.c.
Il nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede che il matrimonio possa essere stipulato solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Quale può essere un classico esempio che autorizza il minore a contrarre matrimonio?

Lo stato di gravidanza della ragazza è spesso considerato un grave motivo che giustifica il matrimonio prima di compiere 18 anni, ma a condizione che i ragazzi che vogliano sposarsi e posseggano un adeguato livello di maturità.

In questo caso il Tribunale può, sempre su richiesta dell'interessato, dopo aver confermato la sua maturità psicofisica e la validità dei motivi indicati nella richiesta, e dopo aver sentito il parere del pubblico ministero, dei genitori o tutore, ammettere il minore a contrarre matrimonio.

Tuttavia, contro tale ordinanza è possibile presentare ricorso alla Corte d'Appello entro 10 giorni dalla data di notifica ai genitori o al tutore, agli interessati e al pubblico ministero; la Corte d'Appello, quindi, deciderà sul ricorso con una decisione non impugnabile.
Ebbene, se trascorrono più di 10 giorni senza che sia stato proposto ricorso, si parla di emancipazione.

Quali sono i diritti di un minore emancipato?

È bene chiarire, che il minore per essere considerato emancipato deve avere almeno 16 anni e non essere in stato di incapacità.

Il minore emancipato può gestire autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per riscuotere capitali e stare in giudizio necessita dell'assistenza di un curatore nominato dal giudice tutelare territorialmente competente ritenuto idoneo.

Mentre riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, il minore emancipato dovrà ottenere oltre a quello del curatore, anche il consenso del giudice.

Inoltre, sempre con specifica autorizzazione del giudice, il minore emancipato può:
- gestire autonomamente un'impresa commerciale
- liberarsi del controllo esterno su tutti i propri atti di straordinaria amministrazione

Ma c'è di più, gli atti compiuti dal minore in violazione dei predetti limiti normativi sono annullabili su istanza del minore stesso o dei suoi eredi o aventi causa.

Il nostro sistema giuridico è piuttosto rigido e i minori non possono compiere da soli atti di una certa rilevanza, anche se sono indipendenti ed emancipati.

Proprio per questo motivo, contrariamente a quanto si pensi, molti comportamenti messi in atto da minori che si impegnano in attività ad alto grado di esposizione non sono attuabili nemmeno dal minore emancipato, essendo necessario comunque in questi casi il consenso dei genitori.

Si pensi a situazioni recentemente piuttosto diffuse come:
♦ partecipazione a un reality show
♦ attività di modello
♦ lavoro nel mondo dell'arte
♦ esposizione social (come ad esempio i baby influencer o youtuber)

Il minore emancipato può accettare l'eredità e fare donazioni?

Una domanda che spesso ci si pone, è se anche il minore emancipato possa accettare o meno l'eredità.
Ebbene, il minore emancipato può si accettare l'eredità ma solo ed esclusivamente con beneficio d'inventario, ed è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare tramite consenso del curatore; se l'accettazione non avviene tramite beneficio d'inventario, sarà considerata priva di effetti e il minore non potrà essere considerato erede.

Riguardo il tema delle donazioni, il minore emancipato potrà sì fare donazioni ma sempre sotto l'assistenza di un curatore e previa autorizzazione del giudice tutelare.

Per approfondire leggi anche:

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