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Il trust come strumento di tutela patrimoniale

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Il trust,  in inglese "fiducia", è un istituto di derivazione anglosassone, che ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.
L’art. 2 di suddetta Convenzione internazionale definisce il trust quale: “rapporto giuridico creato da una persona, il costituente, allorchè – con atto tra vivi o mortis causa – pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato”.


In cosa consiste il trust?

I trust  permettono ad un soggetto (detto settlor o disponente) di trasferire la proprietà e la gestione di uno o più beni ad un dato altro soggetto (detto trustee) perchè, nell’interesse di coloro che il settlor indica come suoi beneficiari, il trustee ne faccia un determinato utilizzo.

La Corte di Cassazione (8082/2020) ha sancito che l'atto di trasferimento dei beni «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust».
Tale separazione patrimoniale permette di evitare che i suddetti beni vengano aggrediti dai creditori sia del disponente, sia del trustee e del beneficiario, ma solo dai creditori del medesimo trust.

Quindi, i soggetti presenti nel Trust sono:

il disponente: colui che istituisce il trust e che trasferisce l'intestazione di beni che vengono poi amministrati dal trustee;
il trustee: colui che gestisce e amministra i beni conferiti nel trust nell'interesse dei beneficiari. Può essere un professionista, anche persona giuridica, o anche un soggetto non professionista.
il guardiano: colui che ha il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente;

Come si costituisce il trust?

Il trust si costituisce con un atto unilaterale che richiede la forma scritta ad probationem, quindi con atto pubblico o scrittura privata (art. 3 della Convenzione). 
Elemento essenziale per la costituzione di un trust è la dichiarazione del disponente con la quale esprime la volontà di costituire un trust.
Peraltro, con l’atto di costituzione del trust vengono costituiti sostanzialmente due negozi giuridici: il primo che disciplina il trasferimento del patrimonio da un soggetto ad un altro; il secondo che regola la gestione e l’amministrazione del patrimonio oggetto del trust.


Quali sono le esigenze per cosituire il trust?

La particolarità del trust risiede nella natura poliedrica dello stesso, prestandosi ad essere impiegato per svariate esigenze e scopi: tutela di patrimoni, gestione del passaggio generazionale, assistenza di soggetti deboli.


I trust nella legge "dopo di noi" a tutela dei soggetti con disabilità grave.

Un particolare trust disciplinato dal nostro ordinamento è quello introdotto dalla legge “dopo di noi” (legge n. 112/2016) con il preciso scopo di fornire assistenza, cura e protezione a soggetti con disabilità grave.

Come testualmente previsto nei commi 2° e 3° dell’art.1, la legge disciplina "misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

Condizioni affinchè, dunque, si possano costituire trust secondo tale normativa sono:

- sussistenza di una disabilità grave
- mancanza di assistenza familiare

Particolarità di tale trust è la disciplina fiscale.

Difatti la costituzione di tale trust con tale specifica finalità (assistenziale di soggetto affetto da disabilità grave e privo di assistenza familiare) implica che per imposta di registro, ipotecaria e catastale il pagamento avvenga in misura fissa al momento dell'istituzione di un trust e l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per l'apporto di beni e diritti in trust, purché siano soddisfatti determinati requisiti previsti dalla legge:

- istituzione del trust con atto pubblico;

- individuazione nell'atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei «soggetti coinvolti» e dei «rispettivi ruoli», dei «bisogni specifici delle persone con disabilità grave» nonché delle «attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone» assistite;

- individuazione nell'atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee;

- gli «esclusivi beneficiari del trust» sono le persone con disabilità grave come definita per legge;

- il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato «esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust»;

- individuazione nell'atto istitutivo del «soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust»;

- previsione nell'atto istitutivo del «termine finale della durata del trust [...] nella data della morte della persona con disabilità grave»;

- previsione nell'atto istitutivo della «destinazione del patrimonio residuo».


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