Ascolta "L'ipoteca sulla casa a garanzia del mantenimento" su Spreaker.
L’art. 2818 del codice civile prevede in via generale che ogni sentenza che porta una condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Alla luce di tale disposizione, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione costituiscono titolo per l'iscrizione di un'ipoteca a garanzia degli obblighi, soprattutto relativi al mantenimento, ivi contenuti.