Ascolta "La domanda congiunta di separazione e divorzio" su Spreaker.
Una delle maggiori novità portate dalla Riforma Cartabia è sicuramente rappresentata dalla possibilità di presentare con un unico ricorso sia la domanda relativa alla separazione, sia quella relativa al divorzio.
Infatti, l'art. 473 bis. 51 c.p.c. regolamenta questo strumento, stabilendo che, condizione di procedibilità della successiva domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è il decorso del termine previsto dalla legge, il quale è di 6 mesi in caso di separazione consensuale e di 1 anno in caso di separazione giudiziale.